Sanzioni MOCA, i professionisti rischiano fino a 80.000 Euro

12 Ottobre 2017

L’entrata in vigore del D.Lgs n.29 del 10 febbraio 2017 avvenuta lo scorso 2 aprile ha modificato la disciplina relativa alle sanzioni per MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) non conformi.

Il decreto in oggetto stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA.
Anche i dispositivi di trattamento acqua sono soggetti alla normativa in virtù del DM 174/2004 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano).

Questo significa che tutti i componenti degli impianti che vengono a contatto con l’acqua potabile devono rispondere ai limiti previsti dal DM174/2004 per quanto riguarda le migrazioni globali e specifiche previste.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.

Per coloro che producono e/o commercializzano impianti non conformi sono previste sanzioni amministrative diversificate, che possono ammontare sino a 80.000 euro.

Sanzioni MOCA, categorie di violazioni

Vengono contemplate 4 categorie di violazioni per ognuna delle quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa diversificata a seconda della gravità delle possibili conseguenze, in ordine crescente si hanno le seguenti casistiche:

E’ previsto l’aggiornamento delle sanzioni amministrative ogni due anni, con l’incremento sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.