Acqua di pozzo ad uso collettivo

Nel precedente articolo abbiamo affrontato la questione dell’utilizzo di acqua di pozzo ad uso privato. Nei casi in cui l’acqua di un pozzo sia utilizzata non da una singola abitazione bensì da un complesso di immobili, da un condominio, da piccole comunità, ad uso turistico o residenziale, la normativa vigente prevede che il responsabile della fornitura sia assimilato al “gestore idrico”, e come tale debba adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.
Il giudizio di potabilità
Il giudizio di potabilità dell’acqua, così come l’adeguatezza dell’impianto di attingimento, devono essere autorizzate dalle unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali, in conformità con i principi esposti del Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991.
Le opere edili relative al pozzo devono essere adeguate alla protezione dall’accesso di persone non autorizzate o di animali o altro e, contemporaneamente offrire le garanzie necessarie di protezione delle falde attraversate. A partire dall’opera di presa tutta la distribuzione, intesa come canalizzazioni, serbatoi, impianto di potabilizzazione, fino alle singole utenze, deve essere costituita da materiali idonei al contatto con l’acqua potabile, DM 174/2004, ma anche protetti e posati in modo da preservare in ogni circostanza la qualità dell’acqua.
La gestione dell’acqua di pozzo ad uso collettivo
Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni da parte dell’unità sanitaria locale all’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, o in caso di un impianto già in corso di utilizzazione, la gestione dell’impianto deve seguire tutti gli aspetti indicati del Dlgs 18/2023, affidandone la responsabilità ad un preposto competente, che può essere anche il proprietario, l’amministratore, il direttore o altro.
Per utenze che non superano i 10 m3/giorno (calcolati come media su un anno civile o supponendo un consumo di 200 l/giorno pro-capite) o che servono meno di 50 persone, anche nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica, è possibile richiedere all’unità sanitaria locale, competente per territorio, l’esenzione dall’applicazione della totalità dei parametri indicati nel Dlgs 18/2023. In questo caso la frequenza minima di campionamento viene stabilita per i parametri del Gruppo A e del Gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all’anno.
Per i gestori di impianti idrici superiori a quelli sopraindicati (cioè >10 m3/giorno o più di 50 persone) è obbligatorio il rispetto fedele dei monitoraggi descritti nel Dlgs 18/2023 e relativi allegati.
Il trattamento dell’acqua di pozzo
Per quanto concerne gli impianti per il trattamento dell’acqua emunta da questi pozzi, si tratta di veri e propri potabilizzatori che dovranno essere progettati in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua e la loro efficienza dovrà essere monitorata periodicamente con analisi specifiche. Si ricorda infine che: la progettazione, l’istallazione e la manutenzione potrà essere effettuata esclusivamente da tecnici abilitati ai sensi del DM n. 37 del 22 gennaio 2008, che dovrà predisporre la relazione con le tipologie dei materiali, lo schema di impianto realizzato, il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e la attestazione di conformità per impianto realizzato.
Rossella Colagrossi colagrossirossella@gmail.com