Acqua potabile trattata: la dicitura deve essere stampata sulla caraffa?
Nel mondo della ristorazione, dei bar, degli hotel e più in generale dei pubblici esercizi, la somministrazione di acqua trattata è ormai una pratica molto diffusa. Sistemi di filtrazione, refrigerazione e gasatura consentono di servire acqua di rete migliorata nelle caratteristiche organolettiche, riducendo l’utilizzo di bottiglie monouso e semplificando la gestione del servizio.
Accanto agli aspetti pratici e ambientali, però, esiste un tema normativo importante: come deve essere informato il consumatore?
La domanda che spesso nasce tra operatori e addetti ai lavori è molto concreta:
La dicitura “acqua potabile trattata” deve essere obbligatoriamente riportata sulla caraffa?
La risposta richiede attenzione, perché la norma impone chiaramente l’obbligo di informare il cliente, ma il tema del supporto — cioè dove riportare la dicitura — va letto con prudenza.
Il punto fermo: la dicitura è obbligatoria
L’attuale riferimento normativo è il D.Lgs. 231/2017, che ha aggiornato e riordinato il quadro nazionale in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in coerenza con il Regolamento UE 1169/2011. [normattiva.it]
In particolare, l’articolo 19, comma 5 prevede l’utilizzo della denominazione corretta per l’acqua idonea al consumo umano sottoposta a trattamenti e somministrata nei pubblici esercizi.
La dicitura da utilizzare è:
“acqua potabile trattata”
oppure, nel caso di acqua addizionata di anidride carbonica:
“acqua potabile trattata e gassata”
Questo è il punto essenziale: il consumatore deve essere messo nelle condizioni di sapere con chiarezza che non sta consumando acqua minerale naturale confezionata, ma acqua potabile sottoposta a trattamento.
Dal D.Lgs. 181/2003 al D.Lgs. 231/2017: cosa è cambiato?
Il tema non nasce con il D.Lgs. 231/2017. Già il D.Lgs. 181/2003 aveva introdotto disposizioni in materia, intervenendo sul precedente impianto del D.Lgs. 109/1992, che rappresentava il riferimento storico in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. [normattiva.it], [haccpparma.com]
Nel passaggio al D.Lgs. 231/2017, l’obbligo sostanziale della dicitura è stato confermato. Il nuovo decreto ha però inserito queste disposizioni in un quadro normativo diverso, più coordinato con la normativa europea e con un sistema sanzionatorio aggiornato. [normattiva.it], ]
La questione interessante riguarda proprio il riferimento ai contenitori.
Nel precedente contesto normativo, legato al D.Lgs. 109/1992 e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 181/2003, il tema dei prodotti venduti sfusi o frazionati richiamava anche l’importanza dell’informazione sul contenitore o comunque in relazione al prodotto messo a disposizione del consumatore. [normattiva.it],
Nel testo attuale del D.Lgs. 231/2017, invece, per quanto riguarda l’acqua potabile trattata, non emerge un obbligo espresso di apporre la dicitura direttamente sulla caraffa. [normattiva.it], ]
Quindi la dicitura va stampata sulla caraffa?
In termini pratici, la risposta più corretta è:
No, non risulta un obbligo espresso di stampare la dicitura sulla caraffa.
Questo non significa, però, che la dicitura possa essere omessa.
La differenza è fondamentale:
- la dicitura “acqua potabile trattata” è obbligatoria;
- l’informazione al consumatore è obbligatoria;
- la stampa sulla caraffa non risulta essere il supporto obbligatorio previsto espressamente dalla norma.
In altre parole, la legge si concentra sull’obiettivo: evitare che il cliente possa essere tratto in inganno sulla natura dell’acqua servita.
Dove può essere indicata correttamente la dicitura?
Se la dicitura non è necessariamente obbligatoria sulla caraffa, deve comunque essere resa disponibile in modo chiaro, leggibile e non ambiguo.
Può quindi essere riportata, ad esempio:
- sul menù;
- sulla carta delle bevande;
- su un cartello visibile nel locale;
- in prossimità del punto di erogazione;
- su altro supporto informativo chiaramente accessibile al cliente.
L’importante è che l’informazione sia presente prima o al momento della scelta/consumo, e che non lasci dubbi sulla natura del prodotto servito.
Una formula corretta può essere:
Acqua potabile trattata
oppure:
Acqua potabile trattata e gassata
a seconda del servizio effettivamente offerto.
Quando la caraffa può comunque essere utile
Anche se non risulta un obbligo espresso di marcatura della caraffa, apporre la dicitura direttamente sul contenitore può rappresentare una scelta prudenziale e trasparente.
Può essere utile soprattutto quando:
- la caraffa viene portata direttamente al tavolo senza menù;
- il locale utilizza contenitori simili a bottiglie di acqua minerale;
- il servizio potrebbe generare confusione nel cliente;
- si vuole rafforzare la chiarezza informativa;
- si desidera ridurre il rischio di contestazioni in fase di controllo.
In questi casi, la dicitura sulla caraffa non va vista tanto come un obbligo automatico, quanto come una buona pratica di comunicazione.
Il rischio: non la caraffa, ma l’assenza di informazione
Il vero problema non è la mancanza della scritta sulla caraffa in sé.
Il problema nasce quando la dicitura:
- manca completamente;
- è poco visibile;
- è sostituita da termini generici o fuorvianti;
- non consente al cliente di capire che si tratta di acqua potabile trattata;
- può generare confusione con acqua minerale naturale o acqua confezionata.
In caso di omissione della dicitura, il D.Lgs. 231/2017 rimanda al sistema sanzionatorio previsto dal decreto, e in particolare l’articolo 23 viene richiamato come riferimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali. [normattiva.it], ]
È quindi opportuno adottare un approccio prudente: non limitarsi a chiedersi se la scritta debba essere sulla caraffa, ma verificare se il cliente sia davvero informato in modo corretto.
Il principio da ricordare
La questione si può riassumere così:
La norma obbliga a informare il consumatore, non individua la caraffa come unico supporto obbligatorio.
Questo significa che la dicitura “acqua potabile trattata” deve esserci, ma può essere comunicata attraverso strumenti diversi, purché siano chiari, visibili e non ingannevoli.
La caraffa può essere un supporto utile, ma non risulta essere l’unico mezzo per adempiere all’obbligo.
Conclusioni
Il passaggio dal D.Lgs. 181/2003 al D.Lgs. 231/2017 ha confermato l’importanza della corretta informazione al consumatore in caso di somministrazione di acqua potabile trattata.
La dicitura resta obbligatoria:
“acqua potabile trattata”
oppure:
“acqua potabile trattata e gassata”
Tuttavia, nel quadro normativo attuale, non risulta un obbligo espresso di stamparla direttamente sulla caraffa.
Per i pubblici esercizi, la soluzione più corretta è garantire che l’informazione sia sempre presente, chiara e facilmente accessibile: su menù, carta bevande, cartelli o, se si sceglie una linea ancora più prudenziale, anche sulla caraffa.
In sintesi:
- la dicitura è obbligatoria;
- la trasparenza verso il cliente è obbligatoria;
- la caraffa non risulta essere il supporto obbligatorio;
- l’assenza totale dell’informazione espone invece a possibili contestazioni.
Per questo motivo, ogni esercizio dovrebbe verificare con attenzione come comunica al cliente la somministrazione di acqua potabile trattata, adottando soluzioni semplici, visibili e coerenti con il servizio offerto.