DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 2025, N. 102 L’acido trifluoroacetico e PFAS

Il Dlgs 19 giugno 2025, n. 102, entrato in vigore il 19 luglio 2025, ha corretto e integrato il Dlgs 18/2023 per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con alcune importanti novità. I cambiamenti introdotti sono molti, di grande interesse, e ci vorrà del tempo perché siano tutti metabolizzati ed entrati in vigore.
Si comincia con un nuovo parametro chimico: l’ACIDO TRIFLUOROACETICO, inserito in Allegato I, Parte B, con un valore massimo di 10 µg/l, la cui ricerca sarà obbligatoria a partire dal 12 gennaio 2027.
L’acido trifluoroacetico (TFA) è una sostanza chimica del gruppo degli PFAS, soprannominati le “sostanze chimiche eterne” (dall’inglese “forever chemicals”) per la loro estrema resistenza alla degradazione e l’alta mobilità nel ciclo dell’acqua, che ne rende difficile la rimozione.
La chimica industriale degli anni ’50 cercava proprio sostanze super resistenti che potessero resistere al fuoco, all’acqua e all’olio, e così sono stati sintetizzati gli PFAS da cui, ad oggi, derivano una moltitudine di prodotti di uso quotidiano: dalle pentole antiaderenti al teflon, dal gore-tex dei tessuti impermeabili a numerosi componenti meccanici nel settore automobilistico e aeronautico, dalle schiume antincendio ai rivestimenti dei collettori dei pannelli solari.
Le industrie di produzione di questi prodotti hanno generato un notevole inquinamento di residui e reflui che, per la loro caratteristica di resistenza, si sono diffusi facilmente nella catena alimentare e nelle acque sotterranee, superficiali e potabili, accumulandosi anche nei tessuti umani. Il TFA, in particolare, residua anche dai gas refrigeranti e da moltissimi pesticidi e farmaci molto utilizzati.
L’esposizione maggiore per l’uomo avviene attraverso ciò che mangiamo e beviamo: piccole concentrazioni di TFA sono state trovate in frutta e verdura, in carni e formaggi, persino nei vini.
La sua tossicità è ancora in fase di studio ma sono state recentemente riconosciute attività che nfluenzano il corretto funzionamento del fegato, della tiroide, alterazioni della fertilità e dello sviluppo embrionale. Il TFA è nocivo se inalato, provoca gravi ustioni cutanee ed è tossico per gli organismi acquatici anche a basse concentrazioni.
I PFAS e le acque minerali….
La rivista Altroconsumo ha pubblicato recentemente un test su 21 marche di acque minerali e 5 marche hanno mostrato livelli eccessivi di TFA: Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro (Lidl), Levissima (quest’ultima, insieme alla Fiuggi, è stata bocciata anche per l’elevata concentrazione di arsenico).
Come rimuovere i PFAS
Per l’eliminazione dall’acqua si possono utilizzare lo scambio ionico, l’osmosi inversa o la filtrazione con carbone attivo modificato (ossia studiato per questo tipo di applicazione) . Questo quanto riporta la letteratura scientifica, rammentiamo che non e sufficiente a definire l’efficacia di un dispositivo. E sempre necessario, come indicato nel Dm25 del 2012, la verifica sperimentale, prima di immetere in commercio un prodotto rivendicandone l’efficacia.
Le variazioni di parametro introdotte dal Dlgs 102 del giugno 25
Il nuovo Dlgs modifica anche la misurazione degli PFAS: il parametro “PFAS Totale” del Dlgs 18/2023 è stato eliminato mentre è rimasto il parametro “Somma di PFAS” con il valore limite di 0,10 µg/l ed è stato inserito il nuovo valore per “Somma di 4 PFAS” a 0,02 µg/l. Le note specificano quali PFAS devono essere ricercati, in quanto ritenuti più preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano,
ritenendo che la precedente versione potesse portare a falsi positivi fuorvianti. Nel testo della nuova direttiva, all’art. 11, si ritengono rilevanti le “Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024”, che vanno così a modificare quanto riportato nel Rapporto ISTISAN 19/07.
Questi due parametri (Somma di PFAS e Somma di 4 PFAS) sono obbligatori a partire dal 12 gennaio 2026