Codacons: acque potabili trattate e acque minerali

22 Aprile 2024

Il 17 aprile di quest’anno il Codacons ha presentato presso il TAR del Lazio un ricorso per l’annullamento degli atti amministrativi del Ministero della Salute. Sul sito del Codacons è presente un comunicato stampa generico che fornisce poche notizie se non le solite frasi generiche che generano poca chiarezza.

Il ricorso al Tar, come è strutturato

Abbiamo avuto modo di leggere attentamente il ricorso, non lo pubblichiamo per rispetto delle aziende coinvolte, qui a seguire un breve riassunto.

il ricorso al TAR da parte del Codacons e dell’Associazione dei diritti del malato e del cittadino si rivolge contro

Il ricorso richiede  l’annullamento del decreto DM 25 del 2012, delle linee guida nonché del Dm174 del 2004  ove non sono state aggiornate le liste positive.

Nelle premesse si indica una crescente diffusione dei sistemi di trattamento, e viene rimarcata una differenza sostanziale tra le acque minerali e quelle filtrate (chiamate anche manipolate).

Quindi si ravvisa una carenza normativa nell’individuare le autorità di vigilanza e controllo atte a far applicare i decreti in questione. Oltre a ciò sarebbero assenti nel Dm 25 del 2012  vincoli tecnici e parametrici, ma solo  “mere” indicazioni divulgative.

A dimostrazione di quanto asserito, i ricorrenti hanno comprato su internet  un dispositivo ad osmosi inversa con accumulo reclamizzato come “depuratore a osmosi con accumulo, mineralizzatore e centralina a display”. Nella confezione era presente un manuale e delle dichiarazioni di conformità, senza nessuna indicazione ed analisi della qualità dell’acqua erogata.

Sulla base di questi fatti, il Codacons e Associazione per il diritto del malato e del cittadino,  dopo una lunga e articolata dimostrazione di essere in diritto per presentare il ricorso, afferma

a)“Violazione e falsa applicazione D.lgs. n.18 del 2023 e della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020. Violazione e falsa applicazione del D.M. 174/2004. Violazione art. 32 Cost.”.

Questo perché secondo il Ricorrente, esistono indicazioni “nuove” nate dalla normativa che ha sostituito il vecchio DL 31/2001 sia sotto forma di nuove sostanze da considerare, sia di controlli da effettuare sull’acqua che fuoriesce dai dispositivi di trattamento al punto d’uso

            b). Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo del D.lgs. 18 del 2023 e della Direttiva(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020- Disparità di trattamento

Detto questo il punto saliente del ricorso è la denuncia del DM25 “in quanto sottraendo quindi le
acque trattate dagli stessi dispositivi, dai rigidi controlli previsti dalla nuova normativa prevista
del Dlgs. N. 18/2023, creando una disparità di trattamento tra le società che imbottigliano
l’acqua minerale e le società che di fatto la trattano attraverso i dispositivi ex D.M. 25/2012

Si ravvisa quindi una disparità di trattamento in relazione ai controlli previsti per le acque
minerali e quelli per le Acque trattate e/o filtrate, a discapito della salute dei consumatori finali
”  (Anche se sembra che il discapito maggiore lo abbiano chi confeziona l’acqua minerale in bottiglia)

Dopo una miscellanea di luoghi comuni sul diversi sistemi di trattamento, (ad esempio si confondono gli addolcitori con sistemi di trattamento al punto d’uso).  Si fa riferimento alla necessità di una corretta informazione al consumatore, e quindi il ricorrente conclude che:

Cosicché l’ingannevolezza, secondo la scrivente difesa è da mancata indicazione degli elementi
tecnici relativi alla composizione dell’acqua trattata alla procedura di filtrazione adottata nonché
sulla proposta di vendita, che facilmente induce il consumatore medio ignaro nel paragonare
similarmente gli effetti nonché la composizione dell’acqua trattata con l’acqua minerale.

La richiesta del Codacons è categorica: annullare il DM 25 il DM 174 e nominare un commissario “ad acta” per gestire il vuoto normativo.

Come rispondere ad una attacco strumentale

Controbattere ogni argomentazione passo passo è un lavoro non da poco, lo faremo in seguito se sarà necessario, non tanto per spiegare la ratio delle leggi esistenti e il loro inquadramento ai Ricorrenti, ma per fare chiarezza

Confondere i complessi sistemi di trattamento per la potabilizzazione degli impianti acquedottistici con i sistemi di trattamento al punto d’uso è pura follia.

L’acqua è un alimento e come tutti gli alimenti vengono prodotti in regime di autocontrollo.  Alle autorità di vigilanza e controllo il compito di monitorare la reale applicazione delle norme previste.

In campo domestico la gestione degli alimenti non è soggetta a verifica domiciliare da parte delle autorità competenti, sono previste  invece norme soggette a controlli al momento dell’acquisto, AGCOM ASL etc…

In campo pubblico, nei ristoranti, negli alberghi casette dell’acqua etc.. è compito dell’OSA verificare e monitorare la qualità dell’acqua erogata, con analisi e gestione dei rischi. Dove non presente la figura dell’OSA intervengono i piani di sicurezza dell’acqua. Sul tema della comunicazione sia il DM25 del 2012, che il DL181 del 2003 sono ben chiari, la dicitura di acqua potabile trattata deve essere posta sul contenitore e sull’impianto.

Per maggiori dettagli rimandiamo ad un recente articolo sul tema della documentazione richiesta per il settore della ristorazione

la vittima che insegue il carnefice

Sono anni, decenni, che il settore del trattamento dell’acqua potabile, familiarmente chiamati depuratori, non vuole essere accomunato alle acque in bottiglia. Sono prodotti ontologicamente diversi. Le acque minerali non sono acqua potabile, hanno una loro storia, un inquadramento normativo a se stante, un loro mercato di riferimento. Certo è che il mondo del trattamento negli anni ha tolto una base d’acquisto significativa ai rivali. Per similitudine possiano dire che le biciclette elettriche e i monopattini sono mezzi di trasporto come gli scooter, ma sono cose differenti, servono entrambi a spostarsi, ma succede che chi va in bici non compra più lo scooter…

Da questo si capisce come ogni azione per denigrare il settore del trattamento dell’acqua potabile abbia un senso. il Codacons che dovrebbe tutelare il cittadino consumatore potrebbe formulare meglio i ricorsi, potrebbe appararire un interesse di parte nella contesa di mercato. Invece di fare il confronto che non ha senso dovrebbe avanzare suggerimenti per migliorare il settore. Bah, vai a capirli….

Lo diciamo a gran voce, acque minerali fate il vostro e non inseguiteci in per metterci i bastoni tra le ruote, le nostre acque non hanno ruote. Non fateci pubblicità con i vostri ricorsi, non ne abbiamo bisogno.