Concetto di sostanza indesiderata: limite di legge e soglia di sicurezza
Utilizziamo volutamente il concetto di sostanze indesiderate in quanto sono la conseguenza della valutazione del rischio, approccio fondamentale della recente normativa, la valutazione complessiva deve portare a scelte ragionate.
Nel linguaggio tecnico e normativo, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano viene spesso descritta attraverso valori di parametro e limiti di legge.
Questi valori rappresentano uno strumento essenziale per la gestione della conformità, ma non devono essere confusi con il concetto di soglia di sicurezza sanitaria.
È fondamentale chiarire che:
il limite di legge non coincide necessariamente con l’assenza di rischio sanitario.
I valori normativi sono infatti il risultato di un equilibrio tra:
- conoscenze tossicologiche disponibili;
- valutazioni epidemiologiche;
- principio di precauzione;
- fattibilità tecnica ed economica dei sistemi di controllo e trattamento.
In molti casi, il limite di legge rappresenta quindi una soglia gestionale e regolatoria, non una soglia biologica al di sotto della quale l’esposizione può essere considerata priva di effetti.
Dal punto di vista sanitario, per numerose sostanze non è possibile individuare una soglia di esposizione “sicura” in senso assoluto.
Per questi contaminanti, il rischio è considerato:
- dose‑dipendente;
- cumulativo nel tempo;
- potenzialmente più rilevante per categorie vulnerabili della popolazione.
Esempi emblematici sono rappresentati da:
- piombo, per il quale non è riconosciuta una soglia di sicurezza neurologica, nonostante l’esistenza di valori normativi molto bassi;
- PFAS e contaminanti persistenti, caratterizzati da bioaccumulo e lunga emivita biologica;
- IPA e sottoprodotti della disinfezione, associati a effetti cronici e cancerogeni;
- alcuni metalli e microinquinanti organici, per i quali il rischio emergente è legato all’esposizione prolungata più che all’evento acuto.
Alla luce di ciò, una sostanza indesiderata non è definita unicamente dal superamento del limite normativo, ma dalla sua capacità di:
- incrementare il rischio sanitario nel tempo;
- ridurre il margine di sicurezza complessivo dell’acqua;
- compromettere la tutela delle fasce più sensibili della popolazione.
Questo approccio è pienamente coerente con il modello di valutazione e gestione del rischio adottato dalla normativa europea più recente, che sposta l’attenzione:
- dal singolo parametro isolato,
- alla sicurezza complessiva dell’esposizione lungo l’intero arco della vita.
Per il professionista del trattamento dell’acqua al punto d’uso, questa distinzione è centrale.
Essa consente di comprendere perché:
- un’acqua conforme possa comunque richiedere un intervento mirato;
- un trattamento non debba essere giustificato solo dalla non conformità;
- la riduzione dell’esposizione rappresenti, in alcuni casi, un obiettivo sanitario legittimo anche al di sotto dei limiti di legge.