Direttiva Europea 2184-2020

25 Gennaio 2021

É stata pubblicata la nuova Direttiva Europea sulle acque destinate al consumo umano. Sostituisce la precedente 98/83 Dovrà essere recepita dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri della Comunità Europea, i tempi italici non sono noti.

La direttiva Europea 2184 – 2020 e il trattamento dell’acqua potabile

La corposa direttiva ha lo scopo di dare un indirizzo comune in tutta l’Europa comunitaria sul gigantesco tema dell’acqua destinata al consumo umano. Nelle premesse è specificato che non rientrano nella direttiva e ne sono quindi escluse le Acque Minerali e Acque Medicinali La direttiva non ha come focus il trattamento dell’acqua potabile, ma i diversi e numerosi punti hanno una importanza assai rilevante sul mondo del trattamento. Come sempre la legge hanno un respiro ed una “ratio” ossia ha un fine per la quale è stata creata. Capirne e la struttura e l’impostazione è necessario per leggere i vari articoli e norme di riferimento. Potrebbe sembrare una banalità, ma in condensato possiamo dire che la nuova direttiva si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza, diminuire il rischio sanitario a maggior tutela dei cittadini. Una novità importante contenuta nell’articolo 1, sugli scopi della direttiva è l’affermazione ” …nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano “ La precedente direttiva la 98/83, recepita in Italia dal DL 31/2001 era rivolta ad un generale tema della produzione e distribuzione della risorsa idrica senza chiarire importanti distinguo tra i diversi soggetti della filiera, nella nuova direttiva.

Questioni di terminologia importanti

Nell’articolo 2 della direttiva ci sono ben 4 definizioni che coinvolgono il settore del trattamento acqua per «acque destinate al consumo umano» si intendono: tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente. É chiaro: anche il settore del trattamento al punto d’uso rientra appieno nella definizione. Per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano La definizione di impresa alimentare viene rimandata al Regolamento CE 178 del 2002 che dice: «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. L’azienda che gestisce un impianto di trattamento dell’acqua già potabile, ad esempio un erogatore posto in una scuola, è un fornitore di acqua o una impresa alimentare ? La nuova direttiva nata non certo per disciplinare il nostro settore, ma più in generale la filiera della fornitura dell’acqua destinata al consumo umano, non è chiarissima, la semantica dice il trattamento dell’acqua potabile è ascrivibile contemporaneamente ad entrambi le definizioni. Ovvio che cambia completamente il peso se si parla di una casetta dell’acqua, o di un impianto sottolavello domestico. In questo dobbiamo sempre considerare la “ratio” della legge. Non vogliamo apparire pesanti e pignoli, ma l’approfondimento dei successivi articoli presenti nella direttiva non può essere fatto se non si poggia il ragionamento una comprensione dei termini.

Un lavoro di approfondimento sulla direttiva 2184 del 2020

Vedremo in successivi articoli sul nostro blog di esaminare le novità e i cambiamenti imposti dalla nuova direttiva. Un programma di pubblicazione di massima è il seguente

La cadenza delle pubblicazioni non sarà a data fissa, speriamo di chiudere entro maggio 2021