Recepimento direttiva 2015/1787
Con il nuovo decreto torna l’obbligo e quindi il rischio di sanzioni, per la conta delle colonie batteriche a 22°C nell’acqua di rete
Il 18 agosto 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 il testo del Decreto Ministeriale 14 giugno 2017 “Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e gli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”.
Si tratta di un provvedimento importante in quanto interviene su alcune parti fondamentali della normativa; il testo è suddiviso in varie sezioni che trattano i seguenti argomenti:
PARTE A – Obiettivi generali e programmi di controllo
PARTE B – Parametri e frequenze di controllo
PARTE C – Valutazione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell’acqua)
PARTE D – Metodi e punti di campionamento
Il decreto nasce per un adeguamento alla legislazione Europea ed è rivolto principalmente agli enti che gestiscono gli acquedotti; non di meno, essendo la norma che disciplina tutta la filiera dell’acqua potabile, distribuzione ed erogazione, ha un importante impatto sul mondo del trattamento acqua. Vengono aboliti i vecchi allegati II e III del D.Lgs 31/2001 e sostituiti con due nuovi allegati
Già nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di scrivere in proposito alla luce delle bozze del decreto oggi disponibile.
Nel nuovo allegato vengono ridefiniti i parametri obbligatori per il controllo della qualità dell’acqua di rete
a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conta delle colonie a 22°C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività
b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, per il rispetto degli obblighi generali attraverso la valutazione del rischio
In circostanze specifiche vanno aggiunti quelli elencati di seguito:
a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina
b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.
La conta delle colonie a 22 °C e i batteri coliformi non erano presenti nel precedente allegato al D.Lgs 31/2001. O meglio la conta a 22 e 37°C era obbligatoria solo per le acque confezionate, mentre non era richiesta, nè sanzionabile, per quella a di rete. Più di una volta, multe inflitte da ASL e NAS, furono stracciate in presenza di un parere vincolante del Ministero della Salute che ribadiva, in maniera chiara, quanto contenuto nel vecchio allegato I parte A del 31/2001. Oggi le cose cambiano e la conta diviene obbligatoria, (come era prima del 31/2001)
Per il parametro a 22°C non vi è un valore di riferimento preciso, la norma a tal proposito impone (allegato I parte C) “senza variazioni anomale”. Su questo punto in passato abbiamo avuto infinite discussioni con le ASL. La variazione anomala, non vuol dire nessuna variazione, significa che se è spropositata evidenzia un possibile rischio sanitario. Ossia se nell’acqua viene rimossa la clorocopertura, e la carica batterica cresce, il fatto è del tutto normale e non anomalo. Se la carica batterica sale in maniera esplosiva il fatto è anomalo. Tradotto in cifre, se la carica batterica a 22°C è nell’ordine delle 200 UFC per acqua trattata in assenza di cloro, il fatto è NORMALE, se la carica è 2000 UFC il fatto è anormale (i numeri riportati sono del tutto indicativi e funzionali al ragionamento)
Un secondo punto che può diventare rognoso per il nostro settore, ma che va affrontato e seguito con puntualità e precisione, è la frequenza dei controlli, che dovranno essere concordati con le ASL secondo il Water Safety Plan, ossia il documento di valutazione dei rischi che ogni OSA (Operatore Settore Alimentare) deve possedere.
Nella parte C del decreto si richiede infatti che:
4. La valutazione del rischio, deve comprendere:
a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con l’autorità sanitaria locale e centrale