Sanzioni MOCA, i professionisti rischiano fino a 80.000 Euro
L’entrata in vigore del D.Lgs n.29 del 10 febbraio 2017 avvenuta lo scorso 2 aprile ha modificato la disciplina relativa alle sanzioni per MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) non conformi.
Il decreto in oggetto stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA.
Anche i dispositivi di trattamento acqua sono soggetti alla normativa in virtù del DM 174/2004 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano).
Questo significa che tutti i componenti degli impianti che vengono a contatto con l’acqua potabile devono rispondere ai limiti previsti dal DM174/2004 per quanto riguarda le migrazioni globali e specifiche previste.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.
Per coloro che producono e/o commercializzano impianti non conformi sono previste sanzioni amministrative diversificate, che possono ammontare sino a 80.000 euro.
Sanzioni MOCA, categorie di violazioni
Vengono contemplate 4 categorie di violazioni per ognuna delle quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa diversificata a seconda della gravità delle possibili conseguenze, in ordine crescente si hanno le seguenti casistiche:
- L’operatore economico che induca in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000
- Nel caso in cui l’operatore economico immetta sul mercato, o utilizzi in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 27.000
- Se l’operatore economico produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000
- Qualora l’operatore economico produca o immetta sul mercato o utilizzi in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.
E’ previsto l’aggiornamento delle sanzioni amministrative ogni due anni, con l’incremento sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.